Caricamento...

Benvenuti nel sito ufficiale della Confedercampeggio
BUONA NAVIGAZIONE !

Ente fondato a Tirrenia il 2 Luglio 1950 - Riconosciuto morale con D.P.R. n.1000/1963 - Ente con carattere assistenziale - D.Min.Int. 11/10/1988

Progetto legge delle Aree di Sosta: Bozza D.D.L. Regionale

il contributo della Federcampeggio per le Aree di Sosta

Aree di sosta Segnala i comuni che non rispettano i campeggiatori Convenzione Camper Stop

Proposta di disegno di legge regionale

  • La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale; promuove il più largo accesso alle vacanze dei cittadini, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle attuali leggi vigenti in materia di turismo e di circolazione.
  • Con la presente proposta di legge s'intende contribuire allo sviluppo economico e turistico di quelle collettività che, allo stato, non possono contare esclusivamente sul turismo alberghiero, ponendo rimedio alla mancanza di strutture idonee alla sosta dei veicoli ricreazionali autosufficienti (autobus, autocaravan, caravan) in tutto il territorio regionale. 

ARTICOLO 1
(Finalità)

  1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo in generale e quello itinerante in particolare, ritiene opportuno favorire lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto - nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio - disciplinando con il presente provvedimento la sosta temporanea di mezzi ricreazionali autosufficienti (autocaravan, caravan e autobus turistici) in aree appositamente individuate dai Comuni o dalle Comunità a supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
  2. Le aree di sosta attrezzate devono essere istituite tenendo conto dell'effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.
  3. Non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o associati.
  4. E' fatto divieto in tutto il territorio regionale di installare, nelle aree adibite a sosta d'autoveicoli, sbarre ed ogni altro strumento dissuasore della circolazione e della sosta d'autocaravan, fatti salvi i casi in cui tali divieti derivino da effettiva, dimostrata ed ineluttabile necessità per oggettive situazioni d'intransitabilità e/o intralcio alla circolazione.
  5. La presente legge è applicata anche per i campeggi di nuova costruzione nel senso che dette strutture devono essere dotate, nei termini previsti all'art.2.7 della presente, di un'area di sosta con pozzetto di scarico autopulente, ubicato in maniera tale da poter essere utilizzato anche da veicoli ricreazionali di passaggio. Le tariffe di sosta devono essere considerate ad automezzo, senza riferimento al numero delle persone, mentre le tariffe d'uso dell'impianto di scarico non possono superare la quota del 20% della tariffa di sosta. 

ARTICOLO 2
(Aree di sosta)

  1. Le aree di sosta, istituite dai Comuni o dalle Comunità, devono avere una superficie massima di 10mila mq.
  2. La sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 72 ore consecutive. I Comuni o le Comunità possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. L'ingresso e l'uscita dei turisti dall'area devono essere disciplinati dalle Amministrazioni Comunali.
  3. Detti veicoli, definiti autosufficienti giacché dotati di servizi igienico-sanitario e d'impianti di raccolta delle acque reflue, sono generalmente costituiti da autocaravan, caravan (agganciate all'autoveicolo adibito al traino) e autobus turistici, così come complessivamente definito agli articoli 47, 54 e 56 del Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992 n. 285.
  4. Le aree di sosta di cui all'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate almeno di:
    1. pozzetto di scarico autopulente per acque grigie e nere, anche a pagamento, collegato alla fognatura comunale;

    2. erogatore d'acqua potabile, anche a pagamento;

    3. adeguato sistema d'illuminazione notturna ;

    4. contenitori per la raccolta dei rifiuti;

    5. tabelle toponomastiche e/o punti d'informazioni turistiche

  5. Le aree di sosta devono:
    1. essere facilmente individuabili per mezzo d'apposita segnaletica stradale verticale;

    2. essere munite d'apposita segnaletica verticale stradale che indichi tutti i servizi utili;

    3. essere usufruibili anche per le persone con limitate capacità motorie e per gli anziani, nel rispetto della normativa vigente.

  6. I Comuni e/o i privati istituiscono, in attuazione dell'articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del DPR 16 dicembre 1992, n.495 e dell'art. 185, comma 7, del D.L.svo 30 aprile 1992, n.285, aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio dei mezzi ricreazionali autosufficienti adibiti al turismo itinerante e di cui all'art.1 della presente. Dette aree devono sorgere nelle aree di servizio dotate d'impianti di ristorazione e/o d'officine d'assistenza meccanica (aventi una superficie complessiva non inferiore a 10mila mq) e/o su terreni messi a disposizione del Comune o da privati, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, della tutela dell'ambiente e di quelle di cui al presente provvedimento.
  7. Tutte le strutture, considerate opere di pubblica utilità, dovranno essere realizzate nel rispetto della presente normativa ed entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  8. I campeggi di nuova costruzione devono essere dotati di un'area di sosta (realizzata ai sensi dell'art. 2 sopra riportato). La tariffa di sosta deve essere considerata ad automezzo, senza riferimento al numero delle persone.
  9. I campeggi di nuova costruzione devono realizzare un pozzetto di scarico autopulente, ubicato in maniera tale da poter essere utilizzato anche da veicoli ricreazionali di passaggio. La tariffe d'uso dell'impianto di scarico non può superare la quota del 20% della tariffa di sosta. 

ARTICOLO 3
(Affidamento della gestione delle aree a privati)

  1. I Comuni e/o le Comunità, qualora non possano o non intendano gestire direttamente le aree in questione, possono affidare la responsabilità delle stesse anche ad associazioni di categoria (senza scopo di lucro), ad Enti morali, a soggetti a prevalente capitale pubblico, a cooperative di giovani che operano nel settore turistico, a privati, mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e/o agevolazioni e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
  2. In tale convenzione dovranno essere definiti sia i rapporti fra pubblico e privato, sia le modalità con cui le funzioni previste si esplicano, con particolare riferimento alle esigenze dell'Amministrazione Comunale pure in ordine alla Protezione Civile.
  3. I soggetti gestori delle aree dovranno obbligarsi a:
    1. comunicare gli arrivi e le presenze alle Aziende di Promozione Turistica, competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale;

    2. consentire la sosta degli equipaggi solo dopo avvenuta registrazione su apposito registro con annotazione della targa dell'autoveicolo e della data ed ora d'arrivo.